Art. 1.

      1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, le parole: «casco protettivo», sono sostituite dalle seguenti: «casco protettivo elettronico»;

          b) al comma 1, le parole: «casco protettivo» sono sostituite dalle seguenti: «casco protettivo elettronico»;

          c) al comma 4, le parole: «caschi protettivi» sono sostituite dalle seguenti: «caschi protettivi elettronici».

      2. Il Governo è autorizzato ad apportare al decreto del Ministro dei trasporti 18 marzo 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986, e successive modificazioni, le modificazioni conseguenti a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.